I detentori di buoni fruttiferi postali in procinto di rinnovare l’ISEE devono prestare attenzione a questo dettaglio per evitare sanzioni!
All’inizio dell’anno, solitamente, si richiede o si rinnova la dichiarazione ISEE, utile ad accedere a una serie di agevolazioni fiscali e incentivi messi a disposizione da governo e enti pubblici per i cittadini. L’ISEE indica infatti la situazione economica dei nuclei familiari e per farlo contiene una serie di informazioni relative al totale di beni mobili e immobili dei sottoscriventi, più una serie di altri elementi quali presenza eventuale di mutui, certificazioni di invalidità, numero di figli e via dicendo. Nella DSU, la dichiarazione sostitutiva unica, vanno dunque esplicitate numerose voci, pena pesanti sanzioni per dichiarazioni false o parziali.
Ma se nell’ISEE bisogna indicare quali beni mobili si possiedono, allora ne fanno parte anche i buoni fruttiferi postali? Questi buoni sono infatti una delle forme di investimento a basso rischio predilette dagli Italiani: molti si trovano a sottoscriverli al fine di ricavarne interessi passivi e in altrettanti casi sono i parenti a regalarli ai propri figli, nipoti o congiunti, a volte anche senza comunicarne l’esistenza e inconsapevoli del fatto che il loro valore potrebbe andare ad aumentare quello dell’ISEE.
Stando al decreto legge numero 201 e il decreto legislativo numero 68 del 2012, i possessori di beni fruttiferi devono dichiararne l’esistenza nella DSU, per non incorrere in severe sanzioni. Ma se non fossimo a conoscenza della loro esistenza? A tal proposito la legge non si è espressa chiaramente, anche perché sarebbe difficile dimostrare come e in che modo i cointestatari o gli intestatari di buoni regalati non fossero a conoscenza della loro esistenza.
Per quanto riguarda la giacenza media di tali buoni, però, c’è una buona notizia: essa non va indicata nella DSU ma è sufficiente soltanto dichiararne l’esistenza. Nel caso di buoni cointestati va specificata la percentuale di possesso della quota capitale: nel caso di cointestazione doppia il 50% del valore, nel caso di 3 intestatari il 33%, nel caso di 4 il 25%.